Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  sull'amministrazione   straordinaria   delle   societa'
  strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.
39, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: 
    «Nei casi di societa' partecipate direttamente  o  indirettamente
da  amministrazioni  pubbliche  statali,  ad  eccezione   di   quelle
emittenti  azioni  quotate  su  mercati  regolamentati,  l'ammissione
immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di  imprese
che gestiscono uno  o  piu'  stabilimenti  industriali  di  interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n.  231,  puo'  avvenire,  su  istanza  dei  soci  che
detengano,  anche  congiuntamente,  direttamente  o   indirettamente,
almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i  soci  stessi
abbiano  segnalato  all'organo  amministrativo  la   ricorrenza   dei
requisiti di cui all'articolo 1 (( del presente decreto )) e l'organo
amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1
entro i successivi quindici  giorni  ovvero,  nello  stesso  termine,
abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i  suddetti  requisiti.
Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto  periodo  e
fino alla chiusura della procedura di  amministrazione  straordinaria
oppure  al  passaggio  in  giudicato   del   provvedimento   di   cui
all'articolo 4, comma 1-bis, non puo' essere proposta la  domanda  ((
prevista  dall'articolo  12  del  codice  della  crisi  d'impresa   e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo )) 12 gennaio 2019, n.
14, ne' possono essere presentate o proseguite domande di accesso  ad
uno degli strumenti di  regolazione  della  crisi  o  dell'insolvenza
disciplinati dallo stesso (( codice di cui al )) decreto  legislativo
n. 14 del  2019.  Se  alla  data  di  presentazione  dell'istanza  di
ammissione alla procedura di  amministrazione  straordinaria  risulta
depositata  la   domanda   di   nomina   dell'esperto   ((   prevista
dall'articolo 12 del citato codice di cui al decreto  ))  legislativo
n. 14 del 2019, la relativa domanda e' archiviata.». 
  (( 1-bis.  All'articolo  27,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,  dopo  le  parole:  «tramite  la
cessione dei complessi aziendali» sono inserite le seguenti:  «o  dei
contratti o dei diritti,  anche  di  natura  obbligatoria,  aventi  a
oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali». )) 
  (( 1-ter. A seguito dell'ammissione  immediata  alla  procedura  di
amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono  uno  o  piu'
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale  ai  sensi
dell'articolo  1  del  decreto-legge  3  dicembre   2012,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,
il commissario straordinario, entro sei  mesi  dal  provvedimento  di
ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle  imprese
e del made in Italy. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti  per
          la ristrutturazione industriale di grandi imprese in  stato
          di insolvenza), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          18 febbraio 2004, n. 39,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  2  (Ammissione   immediata   all'amministrazione
          straordinaria). - (Omissis). 
              2. Con proprio  decreto  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive  provvede,   valutati   i   requisiti   di   cui
          all'articolo 1 all'ammissione immediata  dell'impresa  alla
          procedura di amministrazione straordinaria  e  alla  nomina
          del commissario straordinario,  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  38  del  decreto  legislativo   n.   270   in
          conformita' ai criteri fissati dal medesimo  Ministro.  Per
          le  imprese  operanti  nel  settore  dei  servizi  pubblici
          essenziali ovvero che gestiscono  almeno  uno  stabilimento
          industriale di  interesse  strategico  nazionale  ai  sensi
          dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2012, n. 231,  l'ammissione  immediata  alla  procedura  di
          amministrazione straordinaria, la  nomina  del  commissario
          straordinario e la determinazione  del  relativo  compenso,
          ivi incluse le  altre  condizioni  dell'incarico  anche  in
          deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di  cui
          all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270,  in  quanto
          compatibili,  e  in  conformita'  ai  criteri  fissati  dal
          medesimo  decreto.  Tale  decreto   puo'   prescrivere   il
          compimento  di  atti  necessari  al   conseguimento   delle
          finalita' della procedura. Nei casi di societa' partecipate
          direttamente o indirettamente da amministrazioni  pubbliche
          statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su
          mercati   regolamentati,   l'ammissione   immediata    alla
          procedura di amministrazione straordinaria di  imprese  che
          gestiscono uno o piu' stabilimenti industriali di interesse
          strategico  nazionale  ai   sensi   dell'articolo   1   del
          decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,  puo'
          avvenire,  su  istanza  dei  soci  che   detengano,   anche
          congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30
          per cento delle quote  societarie,  quando  i  soci  stessi
          abbiano segnalato all'organo amministrativo  la  ricorrenza
          dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto  e
          l'organo  amministrativo   abbia   omesso   di   presentare
          l'istanza di cui al comma 1  entro  i  successivi  quindici
          giorni ovvero, nello stesso  termine,  abbia  rifiutato  di
          provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data
          di presentazione dell'istanza di cui al  quarto  periodo  e
          fino  alla  chiusura  della  procedura  di  amministrazione
          straordinaria  oppure  al  passaggio   in   giudicato   del
          provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, non  puo'
          essere proposta la domanda prevista  dall'articolo  12  del
          codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di  cui  al
          decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,  ne'  possono
          essere presentate o proseguite domande di  accesso  ad  uno
          degli   strumenti   di   regolazione    della    crisi    o
          dell'insolvenza disciplinati dallo stesso codice di cui  al
          decreto legislativo  n.  14  del  2019.  Se  alla  data  di
          presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura  di
          amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda
          di nomina dell'esperto prevista dall'articolo 12 del citato
          codice di cui al decreto legislativo n.  14  del  2019,  la
          relativa domanda e' archiviata. Dalla data di presentazione
          dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla  chiusura
          della procedura di amministrazione straordinaria oppure  al
          passaggio   in   giudicato   del   provvedimento   di   cui
          all'articolo 4, comma 1-bis, non puo'  essere  proposta  la
          domanda di cui all'articolo 12 del decreto  legislativo  12
          gennaio 2019,  n.  14,  ne'  possono  essere  presentate  o
          proseguite domande di accesso ad  uno  degli  strumenti  di
          regolazione  della  crisi  o  dell'insolvenza  disciplinati
          dallo stesso decreto legislativo n. 14 del  2019.  Se  alla
          data  di  presentazione  dell'istanza  di  ammissione  alla
          procedura   di   amministrazione   straordinaria    risulta
          depositata  la  domanda  di  nomina  dell'esperto  di   cui
          all'articolo 12 decreto legislativo  n.  14  del  2019,  la
          relativa domanda e' archiviata.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  27  del  decreto
          legislativo  8  luglio  1999,  n.  270  (Nuova   disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della  legge  30
          luglio 1998, n. 274), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla  procedura).
          - 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma  dell'art.  3
          sono   ammesse   alla    procedura    di    amministrazione
          straordinaria qualora presentino  concrete  prospettive  di
          recupero   dell'equilibrio   economico   delle    attivita'
          imprenditoriali. 
              2. Tale  risultato  deve  potersi  realizzare,  in  via
          alternativa: 
                a) tramite la cessione dei complessi aziendali o  dei
          contratti o dei  diritti,  anche  di  natura  obbligatoria,
          aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi
          aziendali, sulla  base  di  un  programma  di  prosecuzione
          dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore  ad  un
          anno ("programma di cessione dei complessi aziendali"); 
                b)   tramite   la   ristrutturazione   economica    e
          finanziaria dell'impresa, sulla base  di  un  programma  di
          risanamento di durata non superiore a due anni  ("programma
          di ristrutturazione"); 
                b-bis) per  le  societa'  operanti  nel  settore  dei
          servizi pubblici essenziali anche tramite  la  cessione  di
          complessi di beni e contratti sulla base di un programma di
          prosecuzione  dell'esercizio  dell'impresa  di  durata  non
          superiore ad un anno ("programma di cessione dei  complessi
          di beni e contratti").». 
              (Omissis). 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          3 dicembre 2012, n.  207  (Disposizioni  urgenti  a  tutela
          della salute, dell'ambiente e dei livelli  di  occupazione,
          in caso di crisi di stabilimenti industriali  di  interesse
          strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 dicembre 2012, n. 231: 
              «Art.  1   (Efficacia   dell'autorizzazione   integrata
          ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali  di
          interesse  strategico  nazionale).  -   1.   In   caso   di
          stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori
          subordinati, compresi  quelli  ammessi  al  trattamento  di
          integrazione dei guadagni,  non  inferiore  a  duecento  da
          almeno un anno, qualora vi sia una assoluta  necessita'  di
          salvaguardia  dell'occupazione  e  della   produzione,   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare    puo'    autorizzare,    in    sede    di    riesame
          dell'autorizzazione integrata ambientale,  la  prosecuzione
          dell'attivita'  produttiva  per   un   periodo   di   tempo
          determinato non superiore a 36 mesi  ed  a  condizione  che
          vengano   adempiute   le   prescrizioni    contenute    nel
          provvedimento di  riesame  della  medesima  autorizzazione,
          secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine  di
          assicurare la piu' adeguata tutela  dell'ambiente  e  della
          salute secondo le migliori tecniche disponibili. 
              2. Nei casi di cui al  comma  1,  le  misure  volte  ad
          assicurare la prosecuzione dell'attivita'  produttiva  sono
          esclusivamente e  ad  ogni  effetto  quelle  contenute  nel
          provvedimento  di  autorizzazione   integrata   ambientale,
          nonche' le  prescrizioni  contenute  nel  provvedimento  di
          riesame.  E'  fatta  comunque  salva  l'applicazione  degli
          articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies  e  29-decies  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni. 
              3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli   articoli
          29-decies e 29-quattuordecies del  decreto  legislativo  n.
          152 del  2006  e  dalle  altre  disposizioni  di  carattere
          sanzionatorio  penali  e  amministrative  contenute   nelle
          normative  di  settore,   la   mancata   osservanza   delle
          prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma  1
          e' punita con sanzione amministrativa  pecuniaria,  escluso
          il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000 fino  al  10
          per  cento  del   fatturato   della   societa'   risultante
          dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai
          sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689,  dal  prefetto
          competente per territorio. Le  attivita'  di  accertamento,
          contestazione e notificazione delle violazioni sono  svolte
          dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento
          di tali attivita', e' attribuita la qualifica di  ufficiale
          di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni  irrogate
          sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
          dello Stato per essere riassegnati al  pertinente  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare per il finanziamento
          degli  interventi  di  messa  in  sicurezza,   bonifica   e
          risanamento ambientale del territorio interessato. 
              4.  Le  disposizioni  di  cui  al   comma   1   trovano
          applicazione anche  quando  l'autorita'  giudiziaria  abbia
          adottato provvedimenti di sequestro sui  beni  dell'impresa
          titolare dello stabilimento. In tale caso  i  provvedimenti
          di sequestro non impediscono,  nel  corso  del  periodo  di
          tempo     indicato     nell'autorizzazione,     l'esercizio
          dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1. 
              5.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  e  del   mare   riferisce   semestralmente   al
          Parlamento   circa   l'ottemperanza   delle    prescrizioni
          contenute nel provvedimento di riesame  dell'autorizzazione
          integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo. 
              5-bis. Il Ministro della salute  riferisce  annualmente
          alle competenti Commissioni parlamentari sul  documento  di
          valutazione del danno  sanitario,  sullo  stato  di  salute
          della  popolazione  coinvolta,  sulle  misure  di  cura   e
          prevenzione messe in atto e sui loro benefici.».